REFERENDUM 12-13 GIUGNO: LEGITTIMO IMPEDIMENTO

Votando “SI‘” al referendum sul legittimo impedimento, elimineremo una legge che non serve in quanto esiste già un articolo del Codice di procedura penale (art. 420) che la prevede.
L'articolo 420 afferma che il Tribunale in caso di grave impedimento che non permetta la presenza in aula al processo da parte dell'imputato, dopo opportune verifiche lo consideri come un “ assente giustificato” e quindi il processo venga sospeso cosi come il tempo per il conteggio della prescrizione.
La legge sul legittimo impedimento dell'aprile 2010 prevedeva che lo stesso Consiglio dei Ministri giustificasse il legittimo impedimento (che poteva durare fino a sei mesi consecutivi) senza verifica però da parte del tribunale. L'esigenza di questa legge si ebbe quando il tribunale di Milano decise che una visita di Stato del Presidente del Consiglio (impegno istituzionale) non era da considerarsi legittimo impedimento.
 La Corte Costituzionale ha deciso l'incostituzionalità quindi la nullità delle due parti della legge, quella che prevede i sei mesi continuativi di legittimo impedimento e che il tribunale non debba verificare i motivi dell‘assenza dell‘imputato; per porre fine al conflitto tra poteri, Governo contro Magistratura, la Corte ha dato una linea interpretativa dell' art. 420 di procedura penale affermando che: “Gli impegni istituzionali del Presidente del Consiglio o di un ministro sono da considerarsi legittimo impedimento, ma il tribunale deve comunque verificarli”.
La linea interpretativa rimarrà anche dopo il referendum sia che passi il “sì” sia che prevalga il “no”, perché riguarda l’articolo 420 e non la legge di aprile sul legittimo impedimento.


ARRIVEDERCI AL PROSSIMO POST!!!
Alberto Giordano

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